Giovedì 22 maggio 2025 è entrata in vigore la LR 7/2025 relativa alle modifiche alle LL.RR. 56/1977 e 16/2018 per rendere operativa la disposizione per le ristrutturazioni edilizie con incrementi di volumetria, di cui all’articolo 5 della LR 16/2018 così come modificata dalla LR 7/2022.
Tale disposizione era stata impugnata dal Consiglio di Stato e con Sentenza n. 119/2024 della Corte Costituzionale, ne era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcuni commi.
Con la nuova legge, quindi, è stata ripristinata la disposizione originaria della legge 16/2018, e relativa all’individuazione da parte delle amministrazioni comunali degli edifici o gruppi di edifici sui quali poter intervenire con i disposti della LR 16/2018, affrancandosi così, completamente, dall’impianto derogatorio dell’articolo 5, così come modificato dalla LR 7/2022 poi impugnato dal Consiglio di Stato.
Tali individuazioni sono, infatti, subordinate ad approvazione con delibera di Consiglio comunale, nelle more delle c.d. Varianti non varianti al PRG (comma 12 dell’articolo 17 della LR 56/1977) riconoscendo così il carattere pianificatorio degli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento.
Di conseguenza, è stato completamente sostituito l’articolo 3 della LR 16/2018 relativo all’ambito e alle modalità di applicazione in tema di riuso, andando a specificare la facoltà comunale di individuare gli edifici sui quali realizzare gli interventi.