La Giunta regionale del Piemonte ha approvato le nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici, di cui Vi si trasmette in allegato il provvedimento (DGR del 21/05/2021, n. 10-3262) pubblicato sul BU regionale n. 21 del 25/05/2021. Le nuove disposizioni sono pertanto già in vigore e revocano la vecchia DGR del 28 settembre 2018, n. 32-7605.
Tali nuove disposizioni si sono ritemute necessarie alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente all’approvazione della DGR del 2018, unitamente alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO2.
Le nuove disposizioni
Si articolano in tre allegati alla DGR, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti disposizioni dirette a disciplinare:
Allegato A
Esso riporta tutti gli allegati necessari per schematizzare tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all’installazione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti termici all’interno del CIT, reso accessibile via web.
Gli allegati sono:
Allegato B
In questo allegato vengono disciplinate le procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
Vengono quindi individuate le “autorità competenti” in materia di accertamenti e ispezioni, specificamente:
Gli impianti che all’atto delle ispezioni non risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica, eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione della data dell’ispezione, e in corso di validità, saranno soggetti agli oneri di spesa secondo le tariffe riportate nella seguente tabella:
Tipologia di impianto |
Classi di potenza (kW) |
Oneri per l’ispezione nuova DGR 2021 |
Oneri per l’ispezione vecchia DGR 2018 |
Impianti dotati di generatori di calore a fiamma, pompe di calore, macchine frigorifere, scambiatori di calore |
Pn < 35 |
370 |
120 |
35 = Pn < 1000 |
430 |
140 |
|
100 = Pn < 350 |
620 |
200 |
|
Pn = 350 |
770 |
250 |
|
Pel < 50 |
500 |
160 |
|
cogenerazione |
50 = Pel < 1000 |
650 |
210 |
Pel = 1000 |
930 |
300 |
|
Mancato appuntamento |
Metà dell’importo corrispondente alla fascia di potenza |
Comunicazione dell’ispezione: l’ispezione è comunicata al Responsabile dell’impianto, a cura di ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo mediante apposita cartolina di avviso, comunicazione via PEC o con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione con indicazione del giorno e della fascia oraria della visita.
Mancato appuntamento: qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al Responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo indicato nella Tabella di cui sopra (Tabella art. 4 Allegato B) a titolo di rimborso spese per “Mancato appuntamento” (comma 7, art. 5 Allegato B).
Con quest’ultima DGR non è più possibile modificare la data dell’ispezione, dietro richiesta del Responsabile da farsi con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data comunicata (comma 7 art. 5 Allegato B della vecchia DGR 32-7605 del 2018).