Chiarimenti sull’approvazione del regolamento edilizio tipo comunale. Nozione “atti urgenti e improrogabili”
In allegato il Comunicato dell’Assessore Valmaggia contenente “Chiarimenti sull’approvazione del regolamento edilizio comunale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale regionale n. 20 di oggi, addì 17 maggio 2018.
Riprendendo la legge di riferimento regionale, LR 19/1999, che dispone che l’approvazione di un regolamento edilizio sia effettuata dal consiglio comunale con propria deliberazione, l’Assessore Valmaggia ha ritenuto di fornire dei chiarimenti riguardo la potestà deliberativa dei consigli comunali qualora essi si trovino nelle condizioni di cui al comma 5, dell’articolo 8 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ossia quando i consigli comunali, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, sono limitati ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Si è posto quindi il quesito circa l’urgenza e l’improrogabilità dell’approvazione del regolamento edilizio tipo comunale.
Con tale Comunicato, l’Assessore Valmaggia chiarisce che la deliberazione comunale per l’approvazione del regolamento edilizio sia atto urgente o, quanto meno, improrogabile; la sua adozione da parte del Consiglio comunale è assolutamente giustificabile anche nel periodo di cd. “gestione solamente dell’attività ordinaria”, ovvero successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.