Linee di indirizzo e indicazioni per i Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 12 del 22 marzo 2018, la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 marzo 2018, n. 34-6629 “DCR n. 1224-7279 del 1 marzo 2016 Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020. Linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08”, che Vi si trasmette in allegato.
Con tale Deliberazione si approvano, in attuazione del piano Regionale Amianto 2016-2020, le Linee di indirizzo corredate delle indicazioni operative per la redazione dei piani di lavoro da parte delle imprese che effettuano la demolizione/rimozione di materiale contenente amianto. Tali indicazioni sostituiscono ogni precedente disposizione adottata in materia.
Specificamente, le suddette Linee di indirizzo contengono le indicazioni per la redazione dei Piani di lavoro (PDL) per la rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile, sulla base di quanto stabilito dall’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La scheda relativa all’amianto in matrice compatta riguarda le coperture e le tubazioni in cemento-amianto, escluse le tubazioni interrate.
Nella scheda relativa all’amianto in matrice friabile non è compresa la bonifica di amianto in matrice minerale, ballast e materiali dispersi nel terreno, nonché di materiali contenenti amianto utilizzati impropriamente (polverino).
Le Linee guida hanno un duplice indirizzo:
fornire indicazioni chiari alle imprese che eseguono questa tipologia di lavori, per la redazione dei PDL;
omogeneizzare le valutazioni dei Piani da parte delle Strutture S.Pre.S.A.L. delle ASL della Regione Piemonte.
Il PDL dovrà essere redatto dal Datore di Lavoro (DL) della Ditta esecutrice dei lavori secondo il contenuto delle schede allegate alla DGR trasmessa. Tali schede sostituiscono le disposizioni contenute nelle Circolari n. 151/48 del 08/01/1993 e n. 2794/48/768 del 26/04/1996 della Regione Piemonte.
Anche i datori di lavoro che eseguono direttamente i lavori di rimozione, senza ausilio dei propri dipendenti, hanno l’obbligo di redigere il Piano di Lavoro.
Copia del PDL deve essere inviato dal Datore di Lavoro alla Struttura S.Pre.S.A.L. competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, senza alcun onere economico. Nei casi di rimozione di materiali contenenti amianto per i quali è prevista la certificazione di restituibilità, si dovrà prevedere il pagamento alla Struttura delle tariffe stabilite dalla DGR n. 42-12939 del 5 luglio 2004.
Tutte le imprese, anche quelle individuali, devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto.
I lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall’art. 10 c. 2 lett. h) della Legge n. 257/92.
Infine, in merito alla restituibilità delle aree bonificate, si dovrà richiedere alla Struttura S.Pre.S.A.L. la certificazione di restituibilità nei seguenti casi:
rimozione amianto in matrice compatta in ambienti confinati;
rimozione amianto in matrice friabile;
rimozione amianto con tecnica del glove-bag se questa avviene in ambienti confinati.
La procedura di restituibilità si svolge in due fasi:
ispezione visuale da parte della Struttura S.Pre.S.A.L.;
se l’ispezione visuale ha dato esito positivo, saranno effettuati campionamenti e analisi dell’aria con metodologia SEM (microscopia elettronica a campione). I costi del campionamento sono a carico del committente.