LR 3/2018 di modifica della Legge regionale per la lotta all’inquinamento luminoso
È stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale regionale n. 7 del 15 febbraio u.s., la Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 3 relativa alle “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)”, che Vi si trasmette in allegato.
Va in primis specificato che tale Legge non ha carattere di retro attività, non si applica infatti agli impianti autorizzati, ma non ancora realizzati, e a quelli in corso di realizzazione.
La legge ha come finalità la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell’efficienza luminosa degli impianti; la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali nonché delle rotte migratorie dell’avifauna dai fenomeno di inquinamento luminoso; la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche con particolare riferimento alla tutela del paesaggio notturno per conservare la percettività dei luoghi all’interno e all’esterno dei centri abitati.
Tra le modifiche più significative alla LR 31/2000 si rileva la modifica all’articolo 2, con la sostituzione del comma 3. Il piano regolatore dell’illuminazione viene sostituito dal piano dell’illuminazione che non si pone ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale, ma si configura come piano dell’illuminazione a cui riferirsi specificamente. Vengono inoltre inseriti i commi 3 bis e ter che dettano specifiche relative agli impianti di illuminazione nonché sull’attività di retrofitting.
I piani dell’illuminazione sono approvati dai Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti e, facoltativamente, da quelli con popolazione inferiore. Tali piani sono finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso ottico e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti.
Viene integralmente sostituito l’articolo 3 relativo a norme tecniche, ed ora anche ai divieti; al comma 1 si rimanda all’Allegato A per le specifiche tecniche dei nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici o privati. Tali impianti sono ora realizzati (salvo diverse disposizioni dell’Allegato A) sulla base di un progetto illuminotecnico redatto da un professionista abilitato.
È stato anche sostituito l’articolo 7 relativo alle deroghe, per cui ora non sono soggette alle disposizioni le seguenti installazioni:
sostituzione o retrofitting a led di un massimo di cinque apparecchi;
sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale le installazioni che non diffondono luce verso l’alto;
sorgenti di luce non a funzionamento continuo se sono spente entro le ore 20:00;
impianti di illuminazione dotati di sensori di movimento se l’accensione non risulta superiore a cinque minuti e gli apparecchi sono schermati verso l’alto;
impianti ad uso saltuario e le apparecchiature mobili, purché destinati a impieghi di protezione, sicurezza o interventi di emergenza;
impianti di segnalazione stradale, navale o aerea, o impianti provvisori utilizzati per feste ed iniziative locali.
Si trasmette in allegato la versione coordinata della LR 31/2000.