Autorizzazione paesaggistica semplificata - Comma 10, articolo 11 DPR 31/2017: diversa disposizione piemontese
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 44 del 2 novembre 2017, la Legge regionale del 31 ottobre 2017, n. 16 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale, contenente al Capo X relativo alle “Disposizioni in materia di governo del territorio” l’articolo 140 di modifica della Legge regionale 32/2008 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,n. 137)”.
Con il suddetto articolo 140 viene sostituito il comma 2 dell’articolo 3 relativo al “Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche”, della LR 32/2008.
Il comma originario disponeva che per tutti i casi relativi alle autorizzazioni paesaggistiche per cui il rilascio è delegato ai comuni o alle loro forme associative, i comuni medesimi si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio. Il comma ora sostituito dispone che anche per i casi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” i comuni, per la valutazione delle istanze relative all’autorizzazione semplificata, si avvalgono delle competenze delle commissioni locali per il paesaggio.
Pertanto con tale modifica alla LR 32/2008 la Regione ha inteso disporre il ricorso alla Commissione locale per il paesaggio per la valutazione degli interventi di cui al DPR 31/2017, attuando quanto resole possibile dal comma 10 del DPR medesimo, laddove si specifica che “Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali”.
Stralcio dell’articolo 140
REGIONE PIEMONTE BU44 02/11/2017
Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.
Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017.
Art. 140.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2008)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) è sostituito dal seguente:
“2. Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si
avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. A seguito della variante di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.”.