Recepimento regionale L. 220/2016 art. 28 comma 5 – Disposizioni urbanistiche ed edilizie
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 44 di oggi, addì 2 novembre 2017, la Legge regionale del 31 ottobre 2017, n. 16 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale, contenente al Capo I “Disposizioni in materia di turismo, sport invernali e cultura”, alla Sezione III “Cultura” gli articoli 34 e 35 di modifica della LR 17/2005 “Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte”.
Con tali articoli, che Vi si trasmettono in allegato a stralcio del testo completo della legge regionale, la Regione Piemonte ha attuato quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 28 della Legge 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”. Tale comma dispone infatti alle Regioni la possibilità di introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie, anche in deroga agli strumenti urbanistici, dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dalla L. 106/2011.
Nello specifico, con gli articoli 34 e 35 della LR 16/2017 pubblicata quest’oggi, vengono inseriti rispettivamente l’articolo 4 bis “Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane” e l’articolo 4 ter “Disposizioni procedimentali relative agli interventi di cui all’articolo 4 bis” alla LR 17/2005 sopra citata.
L’articolo 4 bis dispone che:
possono essere realizzati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, interventi relativi:
alla riattivazione di sale cinematografiche dismesse o chiuse
alla realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche con interventi di demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione;
alla ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche esistenti, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione nonché mediante l’utilizzo di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti, per interventi di completamento o ampliamento.
Ai suddetti interventi si applicano le seguenti agevolazioni e misure premiali:
all’interno dei locali adibiti a all’esercizio cinematografico è possibile comprendervi centri culturali multifunzionali, foyer, aree di passaggio, baby parcking, luoghi di somministrazione di alimenti e bevande che non abbiano ingresso indipendente. Per tali finalità, nonché per le sale è riconosciuta una superficie aggiuntiva in misura non superiore al 30% della superficie lorda esistente;
all’esterno dei locali adibiti all’esercizio cinematografico, nell’abito dell’area urbana degradata e oggetto dell’intervento di riqualificazione, è ammessa la realizzazione di esercizi commerciali – anche se non previsti nel PRGC – nel rispetto delle disposizioni di settore, sociale di spazi per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività multiculturali, aree espositive e aree di incontro sociale, per una superficie non superiore a quella dei locali adibiti all’esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi;
è ammessa la modifica dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, nel rispetto dei vincoli architettonici esistenti;
è ammesso il mutamento delle destinazioni d’uso in atto.
I fabbricati oggetto di recupero sono destinati all’esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.
La Regione Piemonte ha disposto la destinazione all’esercizio cinematografico dell’edificio per un periodo non inferiore ai dieci anni diversamente dai cinque anni indicati dal DPCM del 4 agosto 2017, articolo 4, comma 2, lettera c).
Gli interventi non possono riferirsi a fabbricati siti nei centri storici e alla realizzazione o all’ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano sottoposte alle disposizioni di settore.
L’articolo 4 ter dispone che:
gli interventi di cui all’articolo 4 bis sono attuati con progetti unitari e sono realizzabili anche in più fasi temporali e interessare uno o più edifici o lotti;
occorre effettuare il rilievo asseverato del fabbricato da demolire e la quantificazione della relativa superficie esistente, secondo le seguenti modalità:
per la quantificazione dell’altezza, della volumetria, delle superfici e di tutti gli altri parametri urbanistico edilizi dei fabbricati esistenti da demolire, si applicano le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica e regolamentare vigente all’atto della presentazione del progetto;
per gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti e di opere in generale, per le quali risulti indeterminabile la relativa superficie o il volume esistenti, si considera la capacità edificatoria massima come stabilita dalla strumentazione urbanistica e regolamentare vigente al momento della presentazione del progetto;
la domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi è presentata allo sportello unico per le attività produttive – SUAP – unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario;
il titolo edilizio è subordinato a preventiva deliberazione del Consiglio comunale che attesta l’interesse pubblico dell’iniziativa, la rimozione delle condizioni di degrado sociale, edilizio ed economico, il corretto inserimento dell’intervento nel contesto urbano, l’eventuale quantificazione del contributo straordinario;
la quota di standard urbanistici dovuti, se no reperibili, deve essere monetizzata;
agli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 4 bis non si applica alcun limite relativo all’apertura o al potenziamento del circuito degli esercizi cinematografici che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale in vigore.
La Regione Piemonte con il recepimento del comma 5 dell’articolo 28 della Legge 220/2016 contribuisce ad incentivare la realizzazione di interventi rifunzionalizzazione delle sale cinematografiche, nell’ambito di progetti di riqualificazione urbana, dando così la possibilità agli operatori del settore di accedere ai finanziamenti previsti per il triennio 2017-2020, dalla suddetta Legge 220/2016 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per il 2021.
Tali risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane. Tutte le indicazioni per l’assegnazione dei contributi sono previsti dal “Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali”, di cui all’articolo 28 della L. 220/2016, sono contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12/10/2017, che Vi si trasmette in allegato, unitamente alla comunicazione ANCE del 20 ottobre 2017 “Riqualificazione sale cinematografiche: al via l’assegnazione dei contributi”.