E' stato sostituito l’articolo 15 “Decadenza per morosità colpevole” del Regolamento regionale n. 12/R del 2011
È stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale regionale n. 20 del 18 maggio 2017, il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 8/R “Regolamento regionale recante “Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”, che Vi si trasmette in allegato.
Con il regolamento emanato con tale Decreto viene sostituito l’articolo 15 del Regolamento regionale n. 12/R del 2011 relativo alla “Decadenza per morosità colpevole”, che ora si compone di sei commi che sinteticamente dispongono quanto segue:
l’ente gestore dopo tre mesi di morosità informa il Comune;
il Comune accerta l’effettiva impossibilità a corrispondere il canone, dandone riscontro all’ente gestore in un termine non superiore a sessanta giorni;
se il Comune conferma la possibilità di pagare il canone da parte dell’assegnatario, l’ente gestore concorda l’estinzione della morosità. Qualora l’assegnatario non sani la morosità, l’ente gestore chiede l’avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione, chiedendone il pronunciamento al Comune;
se il Comune non provvede al pronunciamento entro trenta giorni, l’eventuale morosità successivamente maturata è posta a carico del Comune medesimo;
il provvedimento di decadenza deve contenere un termine per il rilascio dell’alloggio non superiore a tre mesi;
se il Comune non provvede a dare esecuzione al provvedimento di decadenza, con il rilascio dell’alloggio nei termini previsti, eventuali morosità e costi sono posti a carico del Comune.
Tale regolamento è in vigore dal giorno della pubblicazione, ossia dal 18 maggio 2017.