E' stata approvata la proposta di Accordo per la approvazione definitiva del Piano, che avverrà entro nove mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo tra Ministero e Regione
In allegato la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 marzo 2017, n. 22-4767, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 13 del 30 marzo scorso, e relativa alla approvazione della proposta di Accordo previsto dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) relativo alle modalità e ai tempi per l’approvazione e la revisione del Piano Paesaggistico regionale.
Si è quindi prossimi all’approvazione definitiva del Piano Paesaggistico, considerato che l’articolo 143 sopra citato, al comma 2 del Codice, e l’articolo 7 della LR 56/1977 stabiliscono che l’approvazione del PPR avviene sulla base dei contenuti dell’Accordo fra pubbliche amministrazioni (L. 241/1990 art. 5) e che in esso sono altresì stabiliti i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione del Piano stesso.
Il Piano paesaggistico regionale verrà approvato entro nove mesi dalla sottoscrizione della proposta dell’Accordo approvato, che troverete allegato alla DGR trasmessa, tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Presidente della Regione Piemonte. Pertanto, nel deliberare l’approvazione della proposta di Accordo, è stato anche deliberato di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo.
In breve, nell’Accordo sono elencati all’articolo 2, gli elaborati che costituiscono il Piano Paesaggistico, all’articolo 3 vengono individuate le modalità per la “Revisione del Ppr” tra cui ogni dieci anni la verifica congiunta delle Parti Ministero e Regione, intesa a valutare l’attualità del Piano e ad accertare la necessità di procedere alla eventuale conseguente revisione. Il Ppr su richiesta motivata di una delle due Parti, può essere oggetto di revisione anche prima del termine di dieci anni, nei casi indicati al comma 5 dell’articolo. All’articolo 4 “Azione congiunta in fase attuativa”, le Parti si impegnano ad attuare il Piano mediante la verifica della conformità allo stesso degli interventi di modifica dello stato dei luoghi. Si impegnano altresì a promuovere l’adeguamento alle previsioni del Piano da parte dei Comuni, Città Metropolitana, Province ed Enti gestori delle Aree naturali protette, dei elativi strumenti di pianificazione entro ventiquattro mesi dalla data della sua approvazione. Le Parti si riservano di emanare circolari esplicative congiunte al fine della corretta applicazione del Ppr, anche con particolare riferimento alla disciplina dei beni paesaggistici.