E' stato pubblicato il Regolamento recante le “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura”
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale n. 20 del 19 maggio u.s. il Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2016, n. 5/R, con il quale si emana il Regolamento regionale recante “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20), che Vi si trasmette in allegato.
Tale Regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati che pubblici (ossia rientranti nel D. Lgs. 50/2016) che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata da interventi di:
a) nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001;
b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) del DPR 380/2001, mediante interventi strutturali; manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
c) interventi di manutenzione straordinaria non strutturali quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini, ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici ai sensi dell’articolo 123, comma 1 del DPR 380/2001;
d) installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per quanto non rientrante nelle previsioni delle lettere b) e c), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d) del DPR 380/2001;
e) varianti in corso d’opera relative agli interventi di cui alle lettere a) e b) interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento:
a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un’altezza alla linea di gronda inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo;
b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere c) e d) DPR 380/2001)che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d) di cui sopra;
c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni
Il Regolamento definisce anche la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell’idoneità dell’opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti. Tale documentazione da allegare al progetto è costituita dalla modulistica allegata al Regolamento e che sarà disponibile in forma editabile sul sito del sistema “MUDE Piemonte” (www.mude.piemonte.it).
Tale Regolamento entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (17 luglio 2016) e si applicherà alle istanze presentate a far data dal giorno dell’entrata in vigore stessa. Non è retroattivo.
Pertanto, la modulistica più sopra menzionata, potrebbe non essere consultabile sul MUDE, fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.