Cave di pietra ornamentale: definizione regionale delle modifiche di modesta entità
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 9 del 3 marzo 2016, la Deliberazione della Giunta regionale n. 20-2940 del 22 febbraio 2016 “Legge regionale 22 novembre 1978 n. 69. Attuazione dell’articolo 8, comma 1 ter definizione delle modifiche di modesta entità di progetti di coltivazione mineraria e recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale, della relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda e modulistica. Approvazione”, che Vi trasmettiamo in allegato.
Con tale Deliberazione la Giunta regionale ha provveduto a definire le tipologie di modifiche al progetto che rivestono natura di “modesta entità” e la relativa documentazione tecnica da allegare alla domanda, così come previsto dal comma 1 ter dell’articolo 8 “Modifiche del provvedimento di autorizzazione”.
Il comma 1 ter all’articolo 8, era stato introdotto insieme agli altri commi 1 bis, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, dalla LR 3/2015 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”.
I documenti “Definizione delle modifiche di modesta entità e della documentazione tecnica da allegare all’istanza” e “Modulistica”, che sono allegati alla Deliberazione trasmessa e ne costituiscono parti integranti, sono il risultato del lavoro condiviso dal tavolo tecnico regionale istituito dal Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere al quale hanno partecipato i rappresentanti del Settore regionale geologico, e degli uffici competenti in materia di attività estrattiva della Città Metropolitana di Torino, delle Amministrazioni provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e VCO.
Pertanto, con tale DGR si approva ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 8 della LR 69/1978, che l’istanza da parte del titolare dell’autorizzazione può riguardare le seguenti tipologie di modifiche:
modifica della cronologia delle fasi progettuali
variazione della morfologia dello scavo relativamente a: modifica dell’inclinazione, orientazione, altezza del fronte di scavo o dei gradoni
variazione della quota finale di massimo scavo
variazione delle opere connesse alla coltivazione del giacimento
La modifica di modesta entità può essere richiesta una sola volta nell’arco temporale di vigenza dell’autorizzazione di cava.
La domanda e la conseguente autorizzazione per “modifica di modesta entità” deve essere riferita ad una sola tipologia, a seguito di istanza da parte del titolare dell’autorizzazione. L’Amministrazione competente, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, può procedere in via alternativa a:
– autorizzare la modifica
– autorizzare la modifica inserendo prescrizioni sulla modalità esecutive dell’opera
– negare l’autorizzazione qualora ritenga che la modifica richiesta debba essere oggetto di uno specifico progetto da presentare ai sensi del comma 1 dell’articolo 8.
L’approvazione ad apportare la modifica o il diniego vengono rilasciati con atto analogo a quello con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione.
Se l’Amministrazione competente non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata (silenzio-assenso).
Con tale DGR viene anche definito, e allegato, il Modello di istanza per modifiche di modesta entità (Allegato B).