Con Deliberazione del Consiglio Regionale sono state apportate modifiche al Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte, riguardanti i locali sottotetto
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 33 del 20 agosto scorso, la Deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2015, n. 79-27040 relativa a “Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del regolamento edilizio tipo”, che Vi si trasmette in allegato.
Con tale deliberazione vengono approvate significative modifiche che riguardano i locali sottotetto relativamente alla determinazione dell’altezza dei fronti delle costruzioni, al calcolo del numero dei piani di una costruzione, e del computo della Superficie Utile Lorda – SUL; della Superficie Utile netta – SUN e del Volume dell’edificio.
Si è infatti deliberato di:
sostituire il comma 3 dell’articolo 13 Altezza dei fronti delle costruzioni, disponendo che l’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio agibile – compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda, mentre prima erano compresi solo i sottotetti considerati abitabili o agibili;
sostituire parte del testo del comma 1 dell’articolo 15 Numero dei piani della costruzione (Np), disponendo che il numero dei piani è il numero dei piani agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda;
aggiungere il comma 2 bis sempre all’art. 15 suddetto, disponendo così che “Dal calcolo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture”;
sopprimere al comma 1 dell’articolo 18 Superficie Utile Lorda della costruzione (Sul), le parole abitabile o agibile
sostituire la lettera f del comma 2 dell’art. 18 suddetto, disponendo che nel computo della SUL dei piani sono escluse le superfici relative f) (…) ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all’intradosso del solaio di copertura, mentre prima erano escluse soffitte e locali sottotetto non abitabili o agibili;
sostituire al comma 1 dell’articolo 19 Superficie Utile Netta della costruzione (Sun), le parole sottotetto abitabile o agibile compreso, con le parole: “sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso”;
stabilire che i comuni, entro sei mesi dall’intervenuta esecutività del presente atto, provvedano a recepire, all’interno dei propri regolamenti edilizi, le modifiche introdotte con la presente deliberazione.
Nella deliberazione è contenuto, all’Allegato A, il testo coordinato degli articoli 13, 15, 18, 19 e 20.
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