È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 15 del 16 aprile c.a., la Legge
Regionale del 13 aprile u.s., n. 6 su “Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione
da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 3
(Norme in materia di edilizia sociale)”.
La legge approvata disciplina gli interventi di autorecupero mediante una modifica della
Legge Regionale n. 3/2010, che detta le “Norme in materia di edilizia sociale”, con
l’introduzione di uno specifico articolo che li regolamenti.
Gli interventi di autorecupero potranno essere effettuati da parte degli assegnatari,
utilmente collocati in graduatoria o già residenti nell’alloggio, e la tipologia delle opere
ammesse è quella che rientra nella casistica della “manutenzione ordinaria” di cui alla
lettera a), comma1, articolo 3 del DPR 380/2001.
L’assegnatario dovrà produrre idonea documentazione per il riconoscimento di costi
sostenuti, con un massimo consentito che non dovrà superare i 7.000,00 euro
comprensivi di oneri fiscali, e che verranno rimborsati sia mediante detrazioni sul
canone di locazione sia attraverso la restituzione dell’importo anticipato fino ad un
massimo del 50%.
Uno specifico comma dispone che qualora vengano realizzati modesti interventi per
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nell’alloggio, dovrà
essere acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate ai sensi
del DM 37/2008, qualora prevista dalla normative vigenti in materia, recependo così un
emendamento di ANCE Piemonte presentato al Consiglio regionale del Piemonte in
fase di consultazione.
Gli interventi di autorecupero sono individuati dagli enti gestori o proprietari e gli stessi
enti controlleranno che i lavori siano stati eseguiti alla regola d’arte, ad avvenuta
ultimazione. Nulla si dispone sul testo di legge, di quali provvedimenti si assumeranno
nel caso di riscontro di lavori eseguiti difformemente alla regola d’arte.
20133-LR 6-2015 Autorecupero.pdfApri