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A seguito dei catastrofici eventi sismici verificatisi, di recente, nelle zone limitrofe alla nostra regione, riteniamo utile segnalare alcuni adempimenti obbligatori a carico del datore di lavoro delle aziende (o attività lavorative)

Sicurezza Luoghi di Lavoro e Rischio sismico

18 Giugno 2012
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Con riferimento all’oggetto ed a seguito dei catastrofici eventi sismici verificatisi, di recente, nelle zone limitrofe alla ns. regione, riteniamo utile segnalare alcuni adempimenti obbligatori a carico del datore di lavoro delle aziende (o attività lavorative).
In particolare vogliamo ricordare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 “ Misure generali di tutela ” e 17 “ Obblighi del datore di lavoro non delegabili ” del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i su “ Tutela e salute nei luoghi di lavoro ”, che al datore di lavoro è fatto obbligo redigere il documento sulla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro , e, tra questi, anche quello collegato alla valutazione dei rischi della Struttura ovvero della “costruzione” ove si svolgono le attività lavorative.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un Comunicato stampa del 6 giugno 2012, avente per oggetto la “Sicurezza dei luoghi di lavoro in Emilia Romagna”, precisa che la stabilità e la solidità degli edifici è un requisito di sicurezza espressamente previsto nell’allegato IV del Decreto Legislativo 81/2008 che disciplina la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il mancato rispetto di questo requisito è penalmente sanzionato e nessuna liberatoria può neutralizzare tale sanzione. (riferimento art. 3 del Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74)
A tal fine ed in estrema sintesi vogliamo ricordare che:
· L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n.3274 del 20.03.2003 in tema di “ Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n.105 dell’8.05.2003) approva (Art. 1) i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche -individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone- ”, di cui all’allegato 1, le “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, “Norme tecniche per progetto sismico dei ponti” e le “Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni”, ferme restando le competenze delle regioni e degli Enti locali in materia (art.94 D. Lgs.31.03.1998, n.12). L’aspetto saliente del nuovo approccio alla materia, consiste nel considerare tutti i Comuni italiani sismici , con grado si sismicità (pericolosità) decrescente da 1 a 4, alle regioni compete, con successivo provvedimento, la definizione degli elenchi dei comuni classificati nelle diverse zone secondo i criteri stabiliti. Infatti, i succitati “criteri”, definiscono la “ Classificazione sismica dei Comuni Italiani ” ove la classe simica “ 1 ” è dichiarata “ alta ”; la “ 2 ” “ media ”; la “ 3 ” “ bassa ” e “ 4 ” “ molto bassa ”.
· La normativa tecnica sulle costruzioni, è addivenuta ad una stesura definitiva ed unitaria con il D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 su “Nuove norme tecniche per le Costruzioni ”, entrata definitivamente in vigore dal 30.06.2009, su tutto il territorio nazionale, fissa i criteri di verifica, di progettazione e di collaudo delle strutture, modulandoli in funzione della zona sismica di appartenenza.
· La regione Piemonte a seguito dell’approvazione della O.P.C.M. 3274/2003, secondo i criteri di classificazione definitivi è addivenuta ad una prima revisione della classificazione sismica regionale con D.G.R. n. 61-11017 del 17/112003, fissandone gli aspetti procedurali e gestionali con la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1/DOP del 27/04/2004;
· Successivamente, con l’approvazione della O.P.C.M. 3519/2006, la regione Piemonte ha aggiornato la propria classificazione con la D.G.R. 19.01.2010 n. 11-13058 in tema di “ Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle zone sismiche ” (B.U.R. n.7 del 18.02.2010, che si allega in copia)
· la regione Piemonte poi con D.G.R. n 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012, ha definito le procedure da adottare su tutto il territorio regionale ai fini del rispetto delle prescrizioni normative nazionali in merito alla prevenzione del rischio sismico. (tale procedura si può scaricare direttamente dal sito della Regione Piemonte all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/dwd/Procedure.pdf;
· Sinteticamente è possibile riassumere che per quanto attiene alla classificazione sismica, tutto il territorio regionale è considerato sismico ed articolato secondo le seguenti tre zone:
o o “ Zona 3S ”: i Comuni ricadenti in questa zona sono quelli a pericolosità più elevata e per la maggior parte già classificati dal 1982 (44 comuni suddivisi tra la provincia di Torino, Cuneo e Verbania)
o o “ Zona 3 ”: i comuni ricadenti in questa zona sono 365 e interessano le province di Alessandria, asti, Cuneo, Torino, Verbania e Vercelli),
o o “ Zona 4 ”: tutti i comuni non rientranti nelle precedenti zone che interessano tutto il restante territorio regionale (797 comuni)elenchi.
In conclusione riteniamo utile ribadire che su tutto il territorio Piemontese le “costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni” sono tenute al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001, adottando i criteri di verifica, progettazione e di collaudo prescritti dal richiamato D.M. 14/01/2008, secondo le procedure definite dalla Regione Piemonte nelle citate D.G.R. n 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012.
In particolare per la Regione Piemonte occorre segnalare che:
1. Per la gran parte dei comuni della zona sismica 3S (41 su 44 ) già dal 1982 classificati nell’ambito della zona sismica di seconda categoria con grado di sismicità “S = 9” (oggi “3S”) le strutture degli edifici sono state progettate nel rispetto delle norme tecniche specifiche per le zone sismiche, in quanto assoggettate ai vincoli imposti dalla classificazione. Tuttavia si consiglia, proprio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di effettuare le valutazioni della sicurezza come previste dal citato D.M.;
2. Nei restanti comuni oggi compresi nell’ambito delle zone sismiche 3 e 4, le nuove costruzioni e gli interventi di riparazione e sopraelevazione a far data dal 01/01/2012sono assoggettate ai criteri di progettazione e di collaudo prescritti dal D.M. del 2008, secondo le procedure regionali previste dalle D.G.R. n 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 3/02/2012.
3. mentre quelle realizzate prima dell’entrata in vigore di tali procedure e senza l’applicazione delle norme tecniche previste dal citato D.M. 14/01/2008 dovranno essere necessariamente assoggettate alle verifiche di stabilità statica e di sicurezza anche in relazione alle “Misure di tutela e di salvaguardia sui luoghi di lavoro”;
4. le valutazioni della sicurezza di costruzioni esistenti dovranno essere condotte secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 capitolo 8 e delle specifiche indicazioni a riguardo della Circolare esplicativa n. 617 del 02/02/2009.
5. Nei comuni oggi classificati con grado di sismicità “3”, ma che fino a qualche anno addietro erano classificati di classe “4”, la verifica prescritta sugli edifici, effettuate seguendo i criteri e le procedure del D.M. 2008, dovrà essere più stringente. Competerà, infatti, agli Ingegneri strutturisti coinvolti, di concerto con il proprietario dell’immobile e/o del datore di lavoro, definire le misure di sicurezza da adottare per le strutture dello specifico luogo di lavoro.

6842-DGR03340 Allegato A-coordinato.pdfApri

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