
Il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, On. Alberto Cirio, ha adottato in data 29 maggio 2026 l’ordinanza contingibile e urgente in oggetto, emanata ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, a tutela della salute dei lavoratori esposti al rischio derivante dalle elevate temperature e dalla prolungata esposizione alla radiazione solare.
Il provvedimento interessa direttamente il settore delle costruzioni, in quanto si applica, tra gli altri, ai lavoratori impegnati nei cantieri edili ed affini la cui attività si svolge all’aperto, in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole.
Contenuto del provvedimento
L’ordinanza dispone, a decorrere dal 30 maggio 2026 e fino al 31 agosto 2026, e salvo successivi provvedimenti, il divieto di lavoro all’aperto in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, per le attività classificabili come “attività fisica intensa”.
Il divieto non opera in via generalizzata, bensì esclusivamente al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
In sintesi — quando scatta il divieto in cantiere
🟥Periodo di vigenza: dal 30 maggio al 31 agosto 2026;
🟥Fascia oraria: dalle 12:30 alle 16:00;
🟥Condizione di attivazione: solo nelle giornate in cui la mappa del rischio pubblicata sul portale www.worklimate.it (progetto INAIL-CNR Worklimate 3.0), riferita ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” e rilevata alle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO“;
🟥Clausola di salvaguardia: il divieto si applica unicamente “ove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio“. Qualora il datore di lavoro adotti misure organizzative o tecniche idonee a ridurre il rischio (ad esempio garantendo zone d’ombra, schermature, climatizzazione, rotazione delle mansioni o rimodulazione degli orari), l’attività può proseguire.
Adempimento operativo raccomandato
Si invitano le Imprese a verificare quotidianamente, nelle giornate del periodo di vigenza, la mappa del rischio alla pagina dedicata del portale Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), così da poter programmare per tempo l’organizzazione delle lavorazioni di cantiere.
Obblighi del datore di lavoro e accordi aziendali
Restano in ogni caso fermi gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’ordinanza precisa, inoltre, che non sono pregiudicati eventuali e specifici accordi aziendali volti a tutelare la salute dei lavoratori, ove migliorativi rispetto al contenuto del provvedimento.
Profilo sanzionatorio
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’articolo 650 del codice penale.
Ulteriore raccomandazione ai Comuni
Si segnala, per opportuna conoscenza, che l’ordinanza raccomanda ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare temporaneamente ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle fasce orarie più fresche della giornata.
Il testo integrale dell’ordinanza è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è disponibile, unitamente alle FAQ, sul sito istituzionale della Regione alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/sicurezza-sul-lavoro-caldo-estremo-lordinanza-regionale-per-tutela-dei-lavoratori-esposti-alle-alte
Allegato:
– Circolare Ordinanza Anticaldo 2026
– Comunicato Stampa Ordinanza Caldo 2026
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