Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 3 del 4 gennaio scorso, sono stati pubblicati i seguenti decreti:
- Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica dell’Allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;
- Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica dell’allegato 1 e 2 del decreto 11 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021”.
Tali decreti MIT attuano le rettifiche delle variazioni percentuali di prezzo e fissano i termini – a pena di decadenza – per la presentazione delle relative istanze di compensazione.
Pertanto, si segnala alle imprese interessate che dovranno presentare istanza alle committenti per ottenere la compensazione dovuta in relazione alle nuove variazioni dei prezzi. Tali compensazioni saranno calcolate al netto di quanto eventualmente già percepito sulla base delle variazioni indicate nei decreti originari.
Termini di decadenza per la presentazione delle istanze:
- Per il primo semestre del 2021:
- Ai sensi dell’articolo 1-septies del DL 73/2021, le istanze devono essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con scadenza fissata a domenica 19 gennaio p.v. (questa è la scadenza più imminente).
- Per il bitume relativo al 2018:
- Ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 163/2006, le istanze devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con scadenza fissata a mercoledì 5 marzo p.v.
Azioni richieste:
Vista l’imminente scadenza, è necessario verificare se:
- Nel primo semestre 2021 si avevano appalti in corso.
- In tali appalti sono stati utilizzati i materiali oggetto di variazione.
In caso affermativo, occorre procedere all’invio della relativa richiesta di compensazione entro i termini sopra indicati. Il mancato rispetto delle scadenze comporterà la perdita del diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.
Allegati:
- Decreto 20_12_2024 (rettrificato decreto 11_11_2021)
- Decreto 20_12_2024 (rettificato decreto 20_05_2019)
Allegati
Decreto_20_12_2024_(rettifica_decreto_11_11_2021)Apri
Decreto_20_12_2024_(rettifica_decreto_20_05_2019)Apri