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Qualità

Impianti mobili di trattamento rifiuti

9 Gennaio 2023
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Allegata alla presente la Deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 2022 n. 18-6175 “Decreto legislativo 152/2006. Legge regionale 1/2018. Impianti mobili di trattamento rifiuti e procedure per lo svolgimento delle singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 25-24837 del 15 giugno 1998 ed integrazione della DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000, come da ultimo modificata dalla DGR n. 44-2493 del 19 marzo 2001” pubblicata sul BU n. 51 del 22/12/2022.

 

Con la suddetta DGR sono state uniformate sul territorio regionale piemontese le procedure autorizzative di cui all’articolo 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” del D Lgs 152/2006 nello specifico del comma 15 relativo agli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

 

È stata pertanto revocata la DGR n. 25-24873 del 15 giugno 1998 recante le “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”.

Le nuove procedure regionali si applicheranno per le istanze o comunicazioni successive al 1° aprile 2023.

 

La nuova DGR si compone di tre allegati:

– Allegato A, recante le “Indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D Lgs 152/2006 e contenuti dell’istanza”. L’allegato fornisce:

  • le definizioni di impianto mobile e della durata della campagna mobile che deve essere limitata nel tempo ed essere generalmente inferiore a 120 gg;
  • l’elenco delle informazioni utili;
  • i contenuti della relazione tecnica

– Allegato B, recante le “Indicazioni e modulistica condivisa per campagne di attività relative agli impianti mobili”. L’allegato fornisce:

  • nuovamente le definizioni di impianto mobile e della durata della campagna di attività con la specifica della comunicazione della relativa “campagna di attività”;
  • la modulistica;
  • ulteriori informazioni utili;
  • la conclusione del procedimento;
  • la Valutazione di Impatto Ambientale con la specifica dei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità di cui alla legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni).

– Allegato C, relativo alle garanzie finanziarie. Con questo allegato viene integrata la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 recante “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D Lgs n. 22/97”, con le indicazioni della garanzia finanziaria per le campagne di attività di impianti mobili:

  • la garanzia è prestata a favore dell’ente competente ove si svolge la campagna di attività e deve avere validità pari al numero di mesi previsti per l’esecuzione della campagna, aumentati di ulteriori tre mesi. La garanzia finanziaria è svincolata da parte dell’Ente entro novanta giorni dal ricevimento dell’autodichiarazione di fine campagna da parte del proponente, corredata da apposita documentazione fotografica del sito dove si è svolta la campagna di attività;
  • la campagna di attività di impianti mobili è soggetta alla presentazione e calcolo delle garanzie finanziarie sulla base delle tipologie di rifiuti e dei quantitativi massimi stoccati. Si applicano i seguenti importi corrispondenti alla capacità massima di stoccaggio rapportati al periodo di durata della campagna (dividendo il relativo ammontare annuo per 365 e moltiplicandolo per i giorni della campagna di attività):

Tipologia di rifiuti: Capacità massima di stoccaggio/messa in riserva riferito all’annualità

Rifiuti Inerti:  51,65 euro per ogni stoccata. L’importo minimo non dovrà essere inferiore a 20.000 €

Rifiuti non pericolosi: 155 euro per ogni stoccata. L’importo minimo non dovrà essere inferiore a 30.000 €

Rifiuti pericolosi: 258 euro per ogni stoccata. L’importo minimo non dovrà essere inferiore a 50.000 €

Allegati
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