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Approvato lo schema di ordinanza sindacale tipo per le limitazioni alla circolazione veicolare e altre misure di limitazione delle emissioni, in 37 comuni piemontesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021

Regione Piemonte – Qualità dell’Aria

28 Settembre 2020
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Si informa che il 1 ottobre 2020 entreranno in vigore le limitazioni alla circolazione veicolare in 37 comuni piemontesi:

  • 27 comuni in provincia di Torino: Torino, Moncalieri, Collegno, Rivoli, Nichelino, Settimo Torinese, Grugliasco, Chieri, Venaria Reale, Orbassano, Rivalta di Torino, San Mauro Torinese, Beinasco, Leinì, Volpiano, Pianezza, Vinovo, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Santena, Trofarello, La Loggia, Mappano, Cambiano, Carmagnola, Chivasso, Ivrea;
  • 4 comuni in provincia di Alessandria: Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona;
  • 2 comuni in provincia di Cuneo: Bra, Alba;
  • 2 comuni in provincia di Novara: Novara, Trecate;
  • 1 comune in provincia di Asti: Asti;
  • 1 comune in provincia di Vercelli: Vercelli.
     
    Le limitazioni sono suddivise in strutturali e temporanee.
     
    Le limitazioni strutturali nei 37 comuni piemontesi:
  • Periodo/orario

    Tipo di veicolo

    motore

    Divieto/obbligo

    01/10/2020

    31/03/2021

    dalle 8:30 alle 18:30

    dal lunedì al venerdì

    M1:trasporto persone (max 8)

    N1-N2-N3: trasporto merci

    Diesel EURO 3

    divieto circolazione

    01/01/2021

    31/03/2021

    dalle 8:30 alle 18:30

    dal lunedì al venerdì

    M1:trasporto persone (max 8)

    N1-N2-N3: trasporto merci

    Diesel EURO 4

    divieto circolazione

    01/10/2020

    31/03/2021

    dalle 00:00 alle 24:00

    tutti i giorni

    M1: trasporto persone (max 8)

    N1-N2-N3: trasporto merci

    tutti i veicoli

    < EURO 1

    Diesel < o = EURO 2

    divieto circolazione

    01/10/2020

    31/03/2021

    TUTTI

    TUTTI

    divieto di sosta con motore acceso

    01/10/2020

    31/03/2021

     

    Generatori di calore a pellets – Potenza termica nominale inferiore a 35kW

    Obbligo di utilizzare pellets conformi classe A1 UNI EN ISO 17225-2

    01/10/2020

    31/03/2021

    dalle 00:00 alle 24:00

    tutti i giorni

    Ciclomotori e motocicli L da 1 a 7

    Trasporto persone o merci

    < EURO 1

     

    Divieto circolazione

     

Sono esentati i:

  • “veicoli che l’art. 54 del Codice della Strada definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e gli “autoveicoli per uso speciale”,  e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso”.
     
     
     
    Le limitazioni temporanee
    Sono misure temporanee ed aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui sopra e si suddividono in:
    Allerta di 1° livello – colore ARANCIO: l’allerta è attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10:
  • divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei veicoli M1 persone, Diesel EURO 3, 4 e 5
  • divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì dei veicoli N1, N2, N3 merci, Diesel EURO 4;
  • divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 12:30 il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli N1, N2, N3 merci; Diesel EURO 3 e 4
    e altre limitazioni riguardanti combustioni vegetali, temperature medie nelle abitazioni, spandimento liquami zootecnici (vedasi punto 2.1 Allegato DGR).
    Allerta di 2° livello – colore ROSSO: l’allerta è attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10:
  • divieto di circolazione dei veicoli commerciali dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli commerciali N1, N2, N3, Diesel EURO 1, 2, 3 e 4;
  • divieto di circolazione dei veicoli commerciali N1, N2, N3, Diesel EURO 5, tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30.
     
    L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni, è operativa nella sola stagione invernale dal 01/10/2020 al 31/03/2021.
    Dalle limitazioni temporanee sono esentati i mezzi d’opera (punto 5.2 dello Schema – Allegato 1 alla DGR) e i veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi (punto 5.9 dello Schema – Allegato 1 alla DGR).
     
    Le limitazioni sono state approvate dalla Giunta regionale nella seduta del 25 settembre u.s. con deliberazione n. 14-1996 che Vi si trasmette in allegato unitamente alla lettera dell’Assessore all’Ambiente Matteo Marnati.
     
     

41696-prot_ 644_ordinanza stagione 20-21.pdfApri

41696-DGR_ 14-1996 del 25 settembre 2020.pdfApri
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