Gentilissimi,
l’Associazione scrivente, al fine di assolvere alle numerose domande pervenute, relative ai molteplici casi applicativi del c.d. Superbonus 110%, ha rivolto all’Agenzia delle Entrate la formale richiesta di indicazioni sulle modalità più celeri per sottoporre i suddetti quesiti.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a rispondere alla nostra richiesta, con lettera che alleghiamo alla presente.
Nello specifico, l’Agenzia ha indicato l’istituto dell’interpello quale canale per fornire ai contribuenti una specifica attività interpretativa finalizzata all’individuazione preventiva del corretto trattamento fiscale di fattispecie concrete.
L’Istituto dell’interpello è disciplinato dall’articolo 11 della Legge n. 212/2000 e l’istanza deve essere formulata e presentata nel rispetto di determinati requisiti in base a quanto disposto dal D. Lgs. N. 156/2015 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 4 gennaio 2016.
L’interpello deve contenere:
- i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l’indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e del comma 2, dell’articolo 11 (art. 11 Diritto di interpello, comma 1. Il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a (…), della legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
- l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
- l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.
L’interpello va pertanto rappresentato dal diretto interessato e non può essere mutuato dalla nostra intercessione.
L’interpello, redatto in carta libera, deve essere presentato presso la Direzione Regionale del Piemonte mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero via PEC all’indirizzo: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it
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