Con la presente si trasmette il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n.43 del 13 aprile 2020  ” Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 197, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con efficacia fino al 3 maggio.
 
Si trasmette inoltre la relativa scheda con i Chiarimenti del Decreto di interesse generale 
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A seguito dell’emergenza sanitaria in atto, la Regione Piemonte ha dedicato la seguente pagina alle ordinanze, circolari e disposizioni attuative sul Coronavirus. 
 
Tra i provvedimenti in evidenza, vi segnaliamo il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 197, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
 
Il punto 20 del suddetto decreto stabilisce che:
- viene disposto il fermo dell’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico.
 
 Le altre misure principali prevedono:
 
- la stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
 
- l’accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
 
- la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
 
- lo stop agli spostamenti verso le seconde case;
 
- il divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici “h24”;
 
- il blocco delle slot machine e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
 
- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
 
- dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.
 
 L’ordinanza avrà efficacia in Piemonte fino al 3 aprile 2020.
 
- In allegato:
- il testo del Decreto del Presidente della Regione Piemonte n.34 del 21 marzo 2020 
- scheda con chiarimenti. 
 
 
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