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La delibera ANAC n. 780 del 4/9/2019 censura le anomalie sul modus operandi di ASMEL

ANAC sancisce l’illegittimità nelle gare ASMEL dell’addebito costi di gestione piattaforma online

4 Ottobre 2019
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L’ANAC tramite il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza ed i propri Uffici di Vigilanza ha portato alla luce le anomalie relative ad una pluralità di aspetti del modus operandi di ASMEL.

 

In particolare:

 

il persistere della clausola contemplante l’obbligo in capo all’aggiudicatario di pagamento del 1% forfettario dei costi della gara che, in assenza di espressa previsione di legge – nazionale o regionale – non è in alcun caso giustificabile, benché finalizzata a fornire alla stazione appaltante un rimborso, anche in via forfettaria, delle spese di gestione.

 

Il parametro di calcolo del contributo in misura percentuale fissa sull’importo a base d’asta, è da considerarsi oggettivamente irrazionale e incongruo, incoerente con l’obiettivo di recuperare i costi sostenuti per l’utilizzo della piattaforma telematica.

 

Assenza di giustificazione causale che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, potrebbe configurarsi sul piano civilistico come indebito arricchimento.

 

Rischio dell’ingenerarsi di effetto anticoncorrenziale determinato dal possibile rifiuto dell’aggiudicatario a corrisponderne l’importo, con esclusione dalla gara.

 

 

Allegati:

NEWS ANCE del 01/10/2019

DELIBERA ANAC N. 780 DEL 4/9/19

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37270-News Ance del 01_10_19.pdfApri
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