Approvati i parametri tecnici e i criteri applicativi per il riconoscimento delle premialità
La Giunta regionale ha approvato, con Deliberazione del 16 novembre 2018, n. 43-7891, i parametri tecnici e i criteri per l’applicazione della LR 16/2018 “Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”, in applicazione degli articoli 10 e 12 della medesima legge.
La deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 47 del 22 novembre scorso, e Ve la si trasmette in allegato.
I parametri tecnici e i criteri necessari al fine di assentire gli interventi di cui alla legge sul riuso edilizio, sono indicati nell’Allegato A alla DGR sopra citata. Tali criteri trovano applicazione dal giorno della pubblicazione sul BU, essi sono pertanto in vigore.
L’Allegato A disciplina i primi parametri tecnici e criteri minimi da adottare per l’attuazione delle diverse disposizioni di cui alla LR 16/2018, articolando i requisiti richiesti in funzione della complessità dell’intervento e, in ragione del carattere sperimentale degli stessi, avvia un periodo di monitoraggio e valutazione degli effetti, al fine di ponderare eventuali modifiche che si rendano necessarie per ottimizzare l’efficacia della norma.
Nello specifico l’Allegato A disciplina quanto di seguito:
Criteri e parametri per definire la sostenibilità ambientale ed energetica per l’applicazione degli interventi di cui all’articolo 4 (Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento), della LR 16/2018. I criteri si riferiscono a due diverse tipologie di interventi edilizi ammissibili indipendentemente dalla destinazione d’uso: I. intervento di ristrutturazione edilizia senza integrale demolizione; II. Intervento di ristrutturazione edilizia con interventi di integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per gli interventi di cui al punto I. gli ampliamenti sono consentiti solo se l’intervento consente il raggiungimento del miglioramento dell’intero edificio ampliato rispetto alla situazione pre-esistente; per gli interventi di cui al punto II. gli ampliamenti sono consentiti solo se l’intervento consente il raggiungimento della classe energetica A4/nZEB di cui al DM 26 giugno 2015.
Criteri e parametri per definire la sostenibilità ambientale ed energetica per l’applicazione degli interventi di cui all’articolo 5 (Interventi di sostituzione edilizia con ampliamento) della LR 16/2018: gli interventi sono assentiti solo se l’intervento consente il raggiungimento del punteggio 2 del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato “Protocolllo ITACA – Regione Piemonte – Edifici”, vigente alla data della richiesta;
Procedura di “certificazione-validazione” del livello di sostenibilità ambientale ed energetica dell’edificio di cui agli articoli 10 e 12 della legge: il soddisfacimento dei requisiti è dimostrato nel progetto allegando alla richiesta l’Attestato di progetto di conformità al Protocollo ITACA – Regione Piemonte – Edifici; il conseguimento dei relativi requisiti è dimostrato, ad intervento realizzato, con l’asseverazione nella comunicazione di fine lavori del conseguimento del valore di prestazione di cui all’Attestato di progetto;
Parametri per definire la sostenibilità ambientale ed energetica per l’applicazione degli interventi di cui all’articolo 7 (norme per il recupero funzionale dei rustici) della legge: si consente di effettuare gli interventi di recupero funzionale a condizione che siano verificate le già impegnative condizioni dettate dal quadro normativo nazionale (DM 26 giugno 2015) senza introdurre ulteriori e più sfidanti livelli prestazionali. Le condizioni di rispetto delle normative nazionali devono essere dimostrate mediante il deposito, entro l’inizio dei lavori, dell’apposita relazione tecnica di cui all’articolo 8 del D Lgs 192/2005 e, al termine dei lavori, il miglioramento energetico è dimostrato dalla presentazione della dichiarazione asseverata del Direttore Lavori attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del D Lgs 192/2005, come modificato dall’articolo 3 D Lgs 311/2006, allegata alla comunicazione di fine lavori e dal deposito, sul sistema informativo regionale SIPEE, dell’Attestato di Prestazione Energetica;
Parametri per il raggiungimento della qualità ambientale ed energetica per l’applicazione degli interventi di cui all’articolo 12 (Interventi di rigenerazione urbana): per l’applicazione della premialità del 30% del volume o della superficie esistente, occorre che gli interventi di riqualificazione consentano il raggiungimento del punteggio 2,5 del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato “Protocollo ITACA – Regione Piemonte – Edifici”, applicato ad ogni singolo edificio all’interno dell’ambito di intervento di rigenerazione urbana. Il raggiungimento del punteggio richiesto è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta o presentazione del titolo abilitativo edilizio e il conseguimento dei relativi requisiti è asseverato con la comunicazione di fine lavori;
Indicazioni per l’applicazione della premialità relativa alla deimpermeabilizzazione dei suoli: sono da considerarsi superfici a livello nudo di permeabilità le pavimentazioni continue, discontinue a giunti sigillati, posate su soletta o battuto in cls, comprese le superfici relative a coperture di edifici, di garage o volumi interrati ricoperti di verde;
Criteri e modalità per la demolizione selettiva e l’avvio ad operazioni di recupero dei materiali prodotti dalla demolizione per l’applicazione della premialità di cui al comma 5 dell’articolo 5: i criteri definiscono tre momenti attuativi della demolizione selettiva suddivisi in “Attività preliminari” – Indagine preliminare agli interventi da attuare in fase di demolizione selettiva che prevede la stima, la quantità e la pericolosità dei tipi di rifiuti destinati ad essere rimossi, demoliti, depositati ed allontanati dal cantiere; “Gestione operativa delle attività legate alla demolizione selettiva” e “Documentazione amministrativa – attestazione di avvenuta demolizione selettiva” che viene riportata nella scheda A1 dell’Allegato A e che prevede la compilazione della sezione “Attestazione di avvenuta demolizione selettiva” da asseverare da parte del direttore dei lavori o altro professionista, corredata delle copie fotostatiche conformi di ogni “quarta copia” dei formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193 D Lgs 152/2006);
Parametri per la determinazione degli interventi di bonifica del suolo necessari per l’applicazione della premialità di cui al comma 6 dell’articolo 5: il requisito per l’applicazione della premialità è determinato dalla condizione che al momento della presentazione dell’istanza edilizia, il lotto di intervento sia classificato, anche in parte, quale area inquinata che deve essere assoggettata alle procedure finalizzate a garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione e la bonifica ed essere inserita nell’anagrafe regionale dei siti contaminati;
Determinazione dei criteri per predisporre la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati derivati da materie prime secondarie provenienti dal riciclo, per l’applicazione della premialità di cui al comma 5 dell’articolo 10: all’istanza edilizia dovrà essere allegata la Scheda A2-Materiali certificati eco-compatibili, dell’Allegato A, che contiene l’indicazione, in fase progettuale, del peso del materiale per la costruzione derivante da riciclo rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio, escluse le strutture portanti. La metodologia di calcolo da applicare è descritta nella scheda. La stessa scheda dovrà essere aggiornata e allegata alla dichiarazione di fine lavori, al fine di attestare l’effettivo utilizzo di materiali da costruzione derivanti da materie prime secondarie provenienti da riciclo. Alla scheda bisognerà allegare anche una tra le seguenti dichiarazioni/certificazioni: una dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata (asserzione ambientale), conforme alla norma ISO 14021.
Vi si invita alla lettura integrale dell’Allegato A per ogni specifica applicativa di ulteriore dettaglio.