E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 4 gennaio 2018 il nuovo regolamento edilizio tipo regionale
In allegato la Deliberazione del Consiglio regionale del 28 novembre 2017 relativa al “Recepimento dell’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale regionale n. 1 del 4 gennaio 2018.
Termine adeguamento comuni: 3 luglio 2018
Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino del regolamento edilizio tipo regionale, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti Edilizi recependo integralmente i contenuti della prima parte “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” nonché l’indice del nuovo schema della parte seconda “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”, integrandone i contenuti nel rispetto della normativa sovraordinata vigente richiamata alla sezione “ISTRUZIONI” in coda agli articoli di cui alla parte seconda. I comuni hanno la facoltà di perfezionare i contenuti della parte seconda in un momento successivo all’adeguamento dei loro REC.
L’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali avviene secondo la procedura di cui all’articolo 3 “Approvazione del regolamento edilizio”, comma 3 della LR 19/1999 “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”.
Recepimento definizioni uniformi
Il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell’intesa – 20 ottobre 2016 – pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all’approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali.
Il Regolamento Edilizio Tipo regionale ha introdotto al Capo I “Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi”, della Parte Prima, i nuovi articolo 43 “Indice di densità territoriale (DT)” e 44 “Indice di densità fondiaria (DF), non presenti nelle voci dell’Intesa
Regime transitorio nei Regolamenti edilizi comunali
Il regime transitorio dei REC, di cui all’articolo 137 della Parte Seconda “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”, dispone che fino all’adeguamento previsto dall’articolo 12, comma 5, della LR 19/1999 (5. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale che approva il regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.) in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.