Modifiche alla Legge regionale n. 23/2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 44 del 2 novembre 2017, la Legge regionale del 31 ottobre 2017, n. 16 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017”, contenente al Capo III “Disposizioni in materia di competitività del sistema regionale”, alla Sezione III “Disposizioni in materia di attività estrattive”, gli articoli 79, 80, 81 e 82 di modifica della LR 23/2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”.
Modifica ai criteri per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva
L’articolo 79 ha modificato il comma 2 dell’articolo 10 relativo a “Autorizzazione e criteri
Inserimento specificazione relativa alla conformità urbanistica dell’attività di cava prevista nel progetto dell’opera pubblica
L’articolo 80 ha inserito il comma 2 bis all’articolo 14 relativo a “Autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche e al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall’opera pubblica” con il quale si dispone che in caso di non conformità urbanistica l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’articolo 17 bis, comma 15 bis della LR 56/1977.
Inserimento specificazione relativa alla data di inizio della computazione degli oneri per il diritto di escavazione
L’articolo 81 ha inserito il comma 10 bis all’articolo relativo a “Onere per il diritto di escavazione” disponendo che tale onere, nonché i relativi introiti, sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017 e che fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalità di cui alla DGR 7-8070/2008.
Modifiche alle disposizioni transitorie fino alla data di entrata in vigore del Piano Regionale Attività Estrattive – PRAE
Modifica in materia urbanistica
L’articolo 82 sostituisce il comma 6 dell’articolo 43 relativo alle “Disposizioni transitorie” disponendo una diversa procedura per i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive non conformi alle previsioni dei PRGC, per i quali, con tale modifica, l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi del comma 15 bis dell’articolo 17 bis “Varianti semplificate” della LR 56/1977 e s.m.i.
Inserimento specifica competenze amministrative
L’articolo 82 inserisce anche il comma 8 bis all’articolo 43 “Disposizioni transitorie” con il quale si specifica che per le attività estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi relativi all’ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale restano di competenza dei comuni, che li predispongono d’intesa con la provincia o con la Città metropolitana di Torino e con la Regione.
Si allega lo stralcio della LR 16/2017 contenente gli articoli 79, 80, 81 e 82 di modifica della LR 26/2016 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”.