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La Regione Piemonte fornisce indicazioni e approva delle regole tecniche utili a disciplinare le modalità di misura degli ossidi di azoto (NOx)

Metodologia per la misura delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili

20 Marzo 2014
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È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 12 in data odierna, la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 12 marzo u.s. “Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili”, che Vi trasmettiamo in allegato.

Con tale Determinazione la Regione fornisce indicazioni e approva delle regole tecniche utili a disciplinare le modalità di misura degli ossidi di azoto (NOx). Tali indicazioni sono contenute nell’Allegato A alla Determinazione stessa e prendono atto di approfondimenti tecnico-scientifici condotti dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA, in merito alle criticità connesse alla misura degli NOx per mezzo di strumenti di tipo elettrochimico, con particolare riferimento ai fattori più incidenti sulla definizione di incertezza legata alla misura.
Valutato l’impatto che detti fattori possono avere sulla determinazione dei fattori di emissione, si è ritenuto ragionevolmente cautelativo, ai fini del confronto con i limiti stabiliti dalla normativa vigente, assumere un’incertezza totale di misura pari a 20 mg/kWh.

Nell’ambito del quadro prescrittivo regionale delineato dalla DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, riveste particolare importanza, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria europei, l’individuazione di requisiti minimi prestazionali, sia emissivi che energetici, che devono essere garantiti dai generatori di calore da installarsi a servizio di impianti termici sia in edifici di nuova costruzione che in edifici esistenti.
È stato confermato un unico fattore di emissione di riferimento per ogni inquinante considerato, indipendentemente dalla taglia del generatore di calore e dal combustibile utilizzato, corrispondente ad una prestazione emissiva per la produzione di calore per la climatizzazione degli edifici ritenuta compatibile con le criticità del territorio per quanto riguarda la qualità dell’aria.

La Deliberazione di cui sopra, di aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, prevede un’unica scadenza per l’adeguamento energetico, fissata per il 1° settembre 2020, mentre definisce un’articolata serie di termini per l’adeguamento emissivo, compresi tra il 1° settembre 2011 e il 1° settembre 2015 e modulati in base alla potenza termica nominale dell’impianto termico e al tipo di combustibile utilizzato.

Al fine di promuovere un rilevamento delle prestazioni emissive in termini di NOX provenienti dai generatori a servizio degli impianti civili e allo stesso tempo minimizzare il numero di ispezioni e controlli sugli stessi, sempre la stessa Deliberazione, prevede che nell’ambito delle attività finalizzate ai controlli di efficienza energetica dei generatori di calore, a partire dal 1° gennaio 2011 deve essere anche rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), espresso in ppm e riferito a gas secco e ad una concentrazione volumetrica di ossigeno pari al 3%.

15359-DD52-2014 Emissioni Impianti Termici Civili.pdfApri
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